Farmaci e pediculosi
Ultima Revisione in data 16 feb 2026
Descrizione
1. Richiesta somministrazione farmaci
Con la nota MIUR protocollo n. 2312/Dip/Segr. del 25.11.2005 il Ministero dell’Istruzione ha ricordato le modalità per la somministrazione dei farmaci a scuola oltre ad avere realizzato e fornito una nuova modulistica che si allega.
Dalla nota emerge che:
La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.
Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 ed abbiano svolto obbligatoriamente la formazione in situazione.
2. Pediculosi
Al fine di prevenire l’insorgere del fenomeno della pediculosi, che facilmente può diffondersi in una comunità scolastica, considerato che la responsabilità principale della prevenzione e del trattamento della pediculosi è della famiglia, i genitori sono invitati a controllare periodicamente il capo dei propri figli, onde accertarsi della eventuale presenza di pidocchi o di loro uova (lendini). Qualora il controllo dovesse risultare positivo, il genitore, anche sulla base di quanto contenuto nella Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 13 marzo 1998, che di seguito si riporta: “In caso di infestazioni da P. humanus capitis, restrizione della frequenza di collettività fino all’avvio di idoneo trattamento disinfestante " è tenuto a provvedere allo specifico trattamento.
In presenza di casi di sospetta pediculosi, la normativa vigente prevede l’obbligo, da parte del Dirigente scolastico, di disporre la sospensione della frequenza scolastica dei soggetti affetti fino all’avvio di idoneo trattamento disinfestante.
A tal proposito si ritiene opportuno rendere note le misure di profilassi per il controllo della pediculosi nelle scuole.
Allegati
Richiesta somministrazione farmaci
Ufficio responsabile dei documenti
Dirigente scolastico, Ministero della salute